COS’E’ L’ISTITUTO DEL RECLAMO-MEDIAZIONE
Al fine di prevenire le “liti minori” che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il D.Lgs n. 156/2015 ha introdotto l’istituto del reclamo-mediazione, che garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta del Comune e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35%.
La procedura di reclamo-mediazione si attiva per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (per valore della controversia si intende l’importo del tributo/canone al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
Durante la fase di mediazione (90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte del Comune), i termini rimangono sospesi e il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
La mancata presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso davanti alla Commissione tributaria.
La procedura di reclamo-mediazione si attiva per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (per valore della controversia si intende l’importo del tributo/canone al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
Durante la fase di mediazione (90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte del Comune), i termini rimangono sospesi e il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
La mancata presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso davanti alla Commissione tributaria.
COME FARE L’ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O RICORSO
L’istanza di reclamo-mediazione va intestata e notificata al Comune di Lugo di Vicenza che ha emesso l’atto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
La domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso e deve contenere copia dei documenti da utilizzare nell’eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.
La presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo (Il termine di 90 giorni è sospeso dall’1 al 31 agosto di ogni anno), nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto risposta, o a partire dal ricevimento del rigetto espresso dall’Ufficio, il reclamo produce gli effetti del ricorso e inizia a decorrere il termine di 30 giorni a disposizione del contribuente per costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria competente.
La domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso e deve contenere copia dei documenti da utilizzare nell’eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.
La presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo (Il termine di 90 giorni è sospeso dall’1 al 31 agosto di ogni anno), nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto risposta, o a partire dal ricevimento del rigetto espresso dall’Ufficio, il reclamo produce gli effetti del ricorso e inizia a decorrere il termine di 30 giorni a disposizione del contribuente per costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria competente.
COME COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
Nuove regole: il processo tributario telematico
A decorrere dal 1° luglio 2019 sussiste l’obbligo di applicare le regole del processo tributario telematico: la notificazione del ricorso e il deposito degli atti processuali devono osservare la disciplina prevista dal decreto 23.12.2013 n. 163.
L’art. 16, comma 1, lett. a) del D.L. 23.10.2018 n. 119, ha modificato l’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, prevedendo che “le parti … notificano e depositano gli atti processuali, i documenti … esclusivamente con modalità telematiche”
Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio:
A decorrere dal 1° luglio 2019 sussiste l’obbligo di applicare le regole del processo tributario telematico: la notificazione del ricorso e il deposito degli atti processuali devono osservare la disciplina prevista dal decreto 23.12.2013 n. 163.
L’art. 16, comma 1, lett. a) del D.L. 23.10.2018 n. 119, ha modificato l’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, prevedendo che “le parti … notificano e depositano gli atti processuali, i documenti … esclusivamente con modalità telematiche”
Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio:
1. Il ricorso Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. È opportuno che al ricorso sia allegata la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica dell’avviso di accertamento/cartella di pagamento. 2. La costituzione in giudizio Il fascicolo va depositato presso la commissione tributaria competente mediante il SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) accedendo dal portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it. Vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti, cioè Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU. Mediante il SIGIT vanno depositati: a) Il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (PEC), come “atto principale”; b) La ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all’atto principale); c) Gli ulteriori allegati al ricorso; d) La copia dell’avviso di accertamento/cartella di pagamento e della ricevuta di versamento del contributo unificato tributario (nel caso in cui il pagamento è fatto mediante il modello F23 o bollettino di conto corrente postale) o del modello di comunicazione di versamento del Contributo Unificato (se fatto con contrassegno); se è utilizzata la procedura PagoPA – Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta. |
Se la pretesa, riferita alle sole imposte (ovvero alle sanzioni, se queste costituiscono l’unico addebito), è di importo non superiore a € 3.000, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica, per cui:
- Può notificare il ricorso mediante ufficiale giudiziario (ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c.) ovvero mediante consegna diretta o plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- Il ricorso deve essere sottoscritto con firma autografa, può contenere l’elezione di domicilio e l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- La costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della commissione tributaria il fascicolo che deve contenere:
- L’originale del ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario; se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta, la copia deve contenere l’attestazione di essere conforme all’originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione della raccomandata postale;
- La documentazione del versamento del contributo unificato tributario;
- La fotocopia della cartella di pagamento/avviso di accertamento;
- La nota di iscrizione a ruolo nella quale vanno indicati le parti, l’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 17 bis del D.Lgs 546/1992 – come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e successive ulteriori modifiche.
IDENTIFICAZIONE UFFICIO E NOMINA RESPONSABILE
Pagina aggiornata il 15/03/2024