Richiedere una pubblicazione di matrimonio

  • Servizio attivo

Servizio per la richiesta di autorizzazione previa celebrazione dei matrimoni civili


A chi è rivolto

Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:

  • di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili
  • non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare)
  • maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni
  • cittadini UE o cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato

Descrizione

Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune dove uno dei due futuri sposi è residente. Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio online. Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto la documentazione, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto delle pubblicazioni.

Come fare

Puoi effettuare la richiesta direttamente online. E’ necessario, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio, comunicare i propri dati per l’avvio del relativo procedimento e l’acquisizione dei documenti necessari da parte di questo Comune. Nel caso di nubendi stranieri, si dovranno produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE)

Cosa si ottiene

Con l’invio dell’istanza e la successiva verifica dei requisiti otterrai un appuntamento con l’ufficio di Stato Civile dell’ente per la sottoscrizione del verbale.

Tempi e scadenze

Entrambi gli sposi, con un documento di identità valido, dovranno presentarsi nel giorno prestabilito, all'ufficio di Stato Civile e per la firma del verbale di pubblicazione. Se gli sposi che non conoscono la lingua italiana, dovranno essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Durata delle pubblicazioni:

Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo alla firma del verbale. Il matrimonio potrà essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede al rilascio del certificato relativo alla eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco.

Quanto costa

La richiesta è gratuita. Per l'atto di pubblicazione sono necessarie una o più marche da bollo da 16 euro.

Accedi al servizio

Richiedere una pubblicazione di matrimonio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro Comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio. In caso di necessità contattare l'ufficio di Stato Civile.

A titolo informativo, nel caso di matrimonio civile verrà successivamente richiesto il pagamento della quota prevista per l'utilizzo della sala consiliare.

Normativa di riferimento:

  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
  • Art. 84/89 Codice Civile Titolo VI. Da art. 93 a art. 100 del Codice Civile Titolo VI.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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